ENAC: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Comunicato Stampa n. /2010

IL RUOLO DELL'ENAC: OVERBOOKING

L’ENAC, in virtù del Regolamento Comunitario 261/04, vigila sul rispetto dei diritti dei passeggeri.

L’Ente Nazionale per l’ Aviazione Civile, come da mandato istituzionale, svolge dunque il proprio ruolo di autorità di controllo sulla tutela dei diritti dei passeggeri da parte delle compagnie aeree.

Ai sensi del Regolamento Comunitario 261 del 2004 la pratica dell’overbooking non è preclusa, ma sono previste forme di tutela, assistenza, risarcimento e riprotezione del passeggero che si vede negare l’imbarco proprio per overbooking. La pratica dell’overbooking nasce dalle esigenze delle compagnie aeree di controbilanciare il fenomeno dei no show.

Per arginare il problema, i vettori di tutto il mondo hanno iniziato a cautelarsi accettando un 10% circa di prenotazioni aggiuntive.

Con riferimento al caso di overbooking che nella giornata di ieri ha coinvolto diversi passeggeri del volo Alitalia Palermo-Venezia la compagnia è infatti obbligata a versare al passeggero non imbarcato la compensazione pecuniaria calcolata in base alla tratta e alla distanza percorsa (nel caso del volo Palermo-Venezia 250 euro). E’ previsto il rimborso per la parte del viaggio non effettuata o in alternativa la riprotezione il prima possibile o in una data più conveniente per il passeggero.

Inoltre va garantita , da parte del vettore, l’assistenza al passeggero che prevede pasti e bevande in base alla durata dell’attesa, adeguata sistemazione in albergo se necessario,

trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa e due chiamate telefoniche o messaggi via fax o mail.

Per quanto al momento di conoscenza all’ENAC, il vettore Alitalia ha informato di aver garantito tali diritti ai passeggeri in overbooking sul volo Palermo-Venezia.

Il Presidente Vito Riggio pertanto giudica inappropriato quanto riportato da un organo di stampa siciliano rispetto al ruolo dell’Ente definito “poco rigido”, evidenziando che l’ENAC, in qualità di organismo vigilante, nel caso di non applicazione di quanto previsto dal Regolamento Europeo, interviene attraverso sanzioni pecuniarie nei confronti del vettore interessato.

Roma, 24-08-2010