ENAC: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Comunicato Stampa n. /2011

SUL SITO ENAC RIEPILOGO INFORMAZIONI UTILI AI PASSEGGERI PER RITARDI E CANCELLAZIONI VOLI DOVUTI ALLA NUBE VULCANICA O CIRCOSTANZE ANALOGHE

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile rende noto di aver pubblicato sul proprio sito – www.enac.gov.it – un’informativa in cui vengono riepilogati alcuni consigli per i passeggeri che dovessero subire eventuali cancellazioni o ritardi prolungati dei propri voli a causa di limitazioni al traffico aereo determinate dalla nube che si è formata a seguito dell'attività del vulcano islandese Grimsvotn.

Ieri, 24 maggio, l’Enac ha partecipato ad una audioconferenza convocata dalla Direzione Generale della Commissione Europea (D.G. MOVE) con tutti gli organismi responsabili della corretta applicazione del Regolamento comunitario n. 261 del 2004 che tutela i passeggeri.

L’audioconferenza ha avuto l’obiettivo di coordinare un'applicazione armonizzata delle disposizioni comunitarie, nell’eventualità che l’eruzione del vulcano islandese condizioni, come successo nella primavera del 2010, il regolare svolgimento delle attività di trasporto aereo.

Tra le risultanze della riunione, vi è stato, inoltre, l’invito alle autorità per l’aviazione civile a dare diffusione dei diritti che tutelano il passeggero in concomitanza con il verificarsi di circostanze eccezionali.

Nell’informativa dell’Enac, si forniscono alcuni consigli tra cui:

• Prima di recarsi in aeroporto verificare sempre con la propria compagnia aerea o con il tour operator se il volo di riferimento è regolarmente operato. I siti web delle compagnie aeree sono spesso il mezzo migliore per reperire questa informazione.

• Se il volo è invece cancellato, la normativa UE dà diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione verso la destinazione finale, il prima possibile. Ciò potrebbe includere trasferimenti anche con mezzi diversi: autobus o treno. Si ha inoltre diritto a rinunciare al volo ed ad avere il rimborso del biglietto se il volo subisce un ritardo superiore alle 5 ore. È importante sottolineare che, se si accetta il rimborso del biglietto, gli obblighi della compagnia aerea generalmente terminano in quel momento. Se si sceglie una soluzione alternativa, in maniera autonoma, è necessario informare preventivamente la compagnia aerea.

• Se il volo subisce ritardo in un aeroporto dell’Unione Europea, la compagnia aerea è tenuta a fornire assistenza che includa pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa e – in caso sia necessario il pernottamento – adeguata sistemazione in albergo.

• Alcune compagnie aeree potrebbero suggerire di provvedere autonomamente a sostenere le spese per i pasti e l’alloggio. In tale caso si consiglia di contenere le spese allo stretto necessario e conservare tutte le ricevute fiscali, così da poter poi richiedere il rimborso delle spese sostenute alla compagnia aerea.

• Se il volo parte, ma si è scelto di non viaggiare o si è perso il volo, è probabile che non si abbia diritto ad avere alcun rimborso. Le condizioni di cancellazione tuttavia variano tra gli operatori ed è necessario sempre controllare le condizioni di viaggio sottoscritte con la compagnia aerea, tour operator o agente di viaggio.

• Se il disagio è provocato da un evento sul quale la compagnia aerea non ha controllo (come nel caso della nube vulcanica), non si ha diritto alla compensazione pecuniaria, mentre si ha diritto al rimborso o al trasferimento verso la destinazione finale e all’assistenza (come sopra indicato).

L’informativa e ulteriori indicazioni sui diritti dei passeggeri possono essere reperite sul home page del portale dell’Enac e nella sezione Diritti dei Passeggeri.

Roma, 25-05-2011