ENAC: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Comunicato Stampa n. 39/2015

L'ENAC IN MERITO A RECENTI ATTIVITÀ DI AEROTAXI SULL'AEROPORTO DI BRESSO

Con riferimento alle notizie di stampa di questi giorni sull'utilizzo dell'Aeroporto di Bresso per voli di aviazione generale non adeguati a operare su tale infrastruttura e, in particolare, sull'atterraggio di un bimotore tedesco Beechcraft King Air durante lo scorso fine settimana, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile precisa di non aver rilasciato nessuna autorizzazione a tale velivolo.

Si evidenzia comunque che le attività di aerotaxi sono consentite sulle aviosuperfici e su tutti gli aeroporti aperti al traffico civile, cosiddetti aeroporti per l'aviazione generale, al pari di tutte le altre attività quali HEMS (servizio medico di emergenza) e lavoro aereo. Si tratta di attività effettuate a fronte di remunerazione e regolate dal Regolamento europeo 965, con il presupposto che siano garantite le condizioni di sicurezza delle operazioni, richiamate dalla Nota Informativa pubblicata dall'ENAC nel giugno del 2014. Dette attività sono comunemente svolte su tutti gli aeroporti europei al pari di quanto avviene in Italia.

La Nota Informativa, in piena aderenza alla citata norma europea che regola il settore, rammenta che l'operatore, e per esso il comandante dello specifico volo, ha l'obbligo di verificare l'adeguatezza dell’infrastruttura rispetto alle prestazioni del velivolo. Peraltro, per le attività aerotaxi la norma di certificazione dell'operatore aereo richiede di applicare ulteriori margini di sicurezza, aggiuntivi rispetto ai voli privati.

In merito a tale aspetto si informa che l'ENAC ha richiesto all'operatore del velivolo tedesco di fornire evidenza delle valutazioni di sicurezza da esso effettuate per il rispetto dei requisiti citati, per poter operare in sicurezza dall'Aeroporto di Bresso.

In merito alla presunta deroga al servizio antincendio si chiarisce che per la tipologia di aeroporti come Bresso, le regole internazionali ICAO non prescrivono alcun servizio antincendio. L’ENAC ha comunque adottato uno specifico regolamento nel 2011 per la costituzione di un presidio di primo intervento e protezione antincendio che è ritenuto adeguato nella generalità delle attività che si svolgono su questa tipologia di aeroporti.

La Nota Informativa, inoltre, chiarisce che nel caso di operazioni ricorrenti da parte di velivoli di dimensioni maggiori di quelli che di solito utilizzano l'aeroporto o di operazioni sensibilmente diverse, è comunque richiesta una valutazione, da parte dell'ENAC, dell'adeguatezza del presidio di primo intervento antincendio.

Contrariamente a quanto riportato da alcuni articoli di stampa non si è trattato pertanto di determinazioni che l'ENAC avrebbe assunto “in sordina”, ma di atti pubblici, resi noti e accessibili tramite formale pubblicazione sul sito, né si è trattato di operazioni in deroga ai requisiti regolamentari.

Roma, 15-04-2015