ENAC: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Comunicato Stampa n. /2004

IL COM.TE MANERA, DIRETTORE GENERALE DELL’ENAC, INTERVIENE AL CONVEGNO “L’AEROPORTO E LA CONTINUITÀ TERRITORIALE”

Il Direttore Generale dell’Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Com.te Silvano Manera, è intervenuto oggi, a Cuneo, al Convegno “L’Aeroporto e la Continuità Territoriale”.

Il Com.te Manera, nel suo intervento “Modelli di continuità territoriale”, partendo dall’analisi dei concetti di base della continuità territoriale e degli oneri di servizio pubblico, ha illustrato l’attuale applicazione degli oneri in Italia ed ha quindi vagliato le possibili trasformazioni verso cui sta evolvendo il concetto di continuità.

Di seguito vengono sintetizzati i passaggi chiave dell’analisi presentata dal Com.te Manera.

SCENARIO

L’affermarsi del principio della continuità territoriale (intesa coma la possibilità per tutti i cittadini di spostarsi da e per qualunque parte del territorio nazionale e comunitario con pari opportunità) in uno scenario di liberalizzazione nell’offerta dei servizi, ha fatto sì che le compagnie aeree, ormai libere di volare su tutte le rotte intracomunitarie senza vincoli di capacità e frequenze, fissassero autonomamente le tariffe, svincolandosi dal controllo delle Istituzioni.

È in questo contesto che si inserisce la possibilità da parte degli Stati di intervenire al fine di garantire a tutti i cittadini l’effettuazione di servizi aerei che non risultano convenienti per le compagnie aeree.

Con l’art. 4 del Regolamento Comunitario 2408/92, il legislatore comunitario, in deroga ai principi comunitari di divieto di aiuti di Stato, ha previsto, in capo ai singoli Stati ed al fine di garantire il servizio di trasporto nei territori geograficamente svantaggiati, la possibilità di emanare interventi finanziari nei confronti delle compagnie che accettino di entrare in un mercato, ritenuto ad alta rilevanza sociale, alle condizioni dagli Stati stessi individuate.

Lo Stato, pertanto, verificato il “pubblico interesse”, identifica i servizi aerei di linea per i quali possono essere imposti gli oneri. Tali servizi devono in particolare servire aeroporti situati in regioni periferiche o in via di sviluppo, oppure devono essere relativi a rotte a bassa densità di traffico verso qualsiasi aeroporto regionale se essenziale per lo sviluppo economico della regione.

Una volta fissate le condizioni, qualora vi siano vettori che accettino di operare secondo tali condizioni, oppure attraverso una gara d’appalto, si passa all’assegnazione della rotta in regime di esclusiva, per un periodo massimo di tre anni e con una compensazione finanziaria alla compagnia vincitrice, quantificata in relazione al disavanzo presumibile della linea, così come dichiarato nell’offerta per la partecipazione alla gara europea.

Viene raggiunto in questo modo l’obiettivo della garanzia di continuità, pur con la conseguenza di una forte limitazione alla libera concorrenza.

LA CONTINUITÀ IN ITALIA

In Italia si è proceduto all’imposizione di oneri di servizio pubblico, a seguito di gara d’appalto europea e pertanto in regime di esclusiva, sui collegamenti tra la Sardegna e Roma e Milano che sono in scadenza il 31 dicembre prossimo; sui collegamenti tra Trapani e Roma, Milano e Venezia e ancora tra Trapani e le isole minori della Sicilia; sui collegamenti tra Palermo/Catania e Lampedusa e Pantelleria e, infine, sui collegamenti tra Crotone e Roma e Milano.

“IL CASO SARDEGNA”

In particolare, il caso Sardegna, nel corso dei tre anni di esercizio, si è caratterizzato per alcune atipicità: in occasione del rinnovo per il terzo anno, a seguito della disponibilità manifestata da alcuni vettori low cost ad esercire i servizi senza compensazione, i vettori assegnatari della titolarità delle rotte hanno firmato delle convenzioni sulla base delle quali si sono impegnati ad esercire gli stessi collegamenti alle condizioni imposte, ma senza compensazione finanziaria per tutta la durata del terzo anno.

L’esperienza Sardegna, comunque, ci induce a riflettere sulla validità del modello “imposizione” che conduce necessariamente ad un monopolio

Roma, 22-10-2004