ENAC: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Comunicato Stampa n. /2006

NOTIFICATE FINORA 66 CONTESTAZIONI A VETTORI ITALIANI E STRANIERI PER MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO 261/2004 DI TUTELA DEI DIRITTI DEI PASSEGGERI

L’ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, informa che prosegue la sua attività di controllo sul rispetto da parte dei vettori aerei del Regolamento Comunitario 261 del 2004 in materia di accertamenti sulle violazioni dei vettori ai diritti di assistenza e compensazione ai passeggeri in caso di disservizi.

In applicazione del Decreto Legislativo n. 69 del 2006 e con l’entrata in vigore della Circolare ENAC APT-23 del 23 giugno 2006, l’ENAC è l’organismo responsabile a comminare le sanzioni alle compagnie che non rispettano il Regolamento Comunitario n. 261/2004.

Da fine giugno ad oggi l’ENAC ha notificato 66 contestazioni nei confronti dei diversi vettori sia italiani che esteri.

Le sanzioni, previste dal citato Decreto Legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006, contengono disposizioni pecuniarie da un minimo di 1.000 ad un massimo di 50.000 euro. L’importo viene stabilito in base alla gravità della violazione, alla sua reiterazione, all’impegno del vettore nel ridurre le conseguenze prodotte e alla percentuale di passeggeri coinvolti.

Le principali violazioni riscontrate dagli ispettori dell’ENAC in meno di due mesi riguardano mancato rispetto dell’informazione, negato imbarco, violazioni nell’assistenza. Nello specifico:

- Il mancato rispetto dell’obbligo, da parte del vettore, di informare i passeggeri in merito ai loro diritti. La compagnia ha infatti il dovere di rendere visibile e accessibile nella zona di registrazione un avviso in cui si rende noto che in caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, i passeggeri possono rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che riporta i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza. Le sanzioni previste in tal caso vanno da un minino di 2.500 ad un massimo di 10.000 euro.

- La violazione del diritto al rimborso o all’imbarco su un volo alternativo in caso di negato imbarco o cancellazione del volo. In tali casi il passeggero dovrebbe poter scegliere tra il diritto al rimborso entro 7 giorni, il diritto all’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile o ad una data di suo gradimento. Le sanzioni previste vanno da un minino di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro.

- La mancata assistenza in caso di ritardo del volo rispetto all’orario previsto per la partenza e la violazione del diritto di assistenza al passeggero, ove prevista. Quest’ultima prevede pasti e bevande gratuiti in base alla durata del ritardo, la sistemazione e il trasferimento in albergo, il diritto a effettuare due chiamate telefoniche gratuite.

Segue la Tabella riassuntiva delle sanzioni previste a seconda dei disservizi, con gli importi minimi e massimi e con la sanzione ridotta da applicare ai sensi dell’Art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 69 del 27 gennaio.

Minima € Massima € Ridotta i€

Art. 3 Negato imbarco 10.000 50.000 16.666,67

Art. 4 Cancellazione del volo 10.000 50.000 16.666,67

Art. 5 Ritardo 2.500 10.000 3.333,33

Art. 6 Sistemazione in classe superiore o inferiore 1.000 5.000 16.666,67

Art. 7 Precedenza ed assistenza alle persone con mobilità ridotta ed ai bambini non accompagnati 10.000 50.000 16.666,67

Art. 8 Obbligo di informazione 2.500 10.000 3.333,33

Roma, 18-08-2006