ENAC: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Comunicato Stampa n. /2007

INCONTRO IN ENAC SUL REGOLAMENTO CE 1107/06 PER L’ASSISTENZA DI PASSEGGERI DISABILI E A MOBILITA’ RIDOTTA NEL TRASPORTO AEREO

L’ENAC informa che a partire da oggi trova parziale applicazione il Regolamento europeo (CE)1107/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L204/1 del 26.07.2006, che stabilisce una serie di regole per la tutela e l’assistenza delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo. L’applicazione totale del Regolamento decorrerà dal 26 luglio 2008.

In particolare, la normativa applicata da oggi garantirà pari trattamento ai passeggeri con mobilità ridotta imponendo l’obbligo alla compagnia aerea di accettarne la prenotazione o di imbarcarli da e per un aeroporto dell’ Unione Europea, sempre che l’utente sia in possesso di un biglietto e di una prenotazione.

Le nuove regole vengono applicate su tutti i voli (di linea o non) in partenza o in transito da un aeroporto comunitario e su tutti i voli in partenza da un paese terzo con destinazione un aeroporto dell’Unione Europea, nel caso in cui la compagnia sia comunitaria.

Il Regolamento vieta a tutte le compagnie aeree e agli operatori turistici di rifiutare le prenotazioni e il trasporto di passeggeri con problemi di mobilità, salvo giustificate ragioni di sicurezza o laddove le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendano fisicamente impossibile l’imbarco o il trasporto.

In caso di rifiuto del trasporto per i suddetti giustificati motivi il vettore ha l’obbligo di informare il passeggero sulle motivazioni del mancato imbarco e di formalizzare per iscritto entro 5 giorni lavorativi tali ragioni, se la persona interessata ne fa richiesta.

Al passeggero con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l’imbarco e all’eventuale accompagnatore viene offerto dal vettore il rimborso del biglietto o il volo alternativo.

La parte del Regolamento in vigore dal 26 luglio 2008 permetterà invece agli utenti del trasporto aereo con problemi di mobilità di ricevere assistenza gratuita in tutti gli hub europei e a bordo degli aerei.

I reclami, in caso di violazione dei diritti indicati nel Regolamento, potranno essere rivolti in prima istanza alla compagnia aerea e, in caso di mancanza di risposte adeguate, all’ENAC. L’Ente, con decreto ministeriale, è stato designato infatti “organismo responsabile dell’applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del consiglio del 5 luglio 2006, n.1107, concernete i diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo”.

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, in merito, rende noto che il giorno 24 luglio 2007 si è tenuto a Roma, presso la propria Direzione Generale, un incontro con le Associazioni nazionali rappresentative dei passeggeri con disabilità e dei passeggeri a mobilità ridotta.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le attività svolte da ENAC a partire da dicembre 2006 e propedeutiche all’implementazione nel nostro paese del Regolamento stesso. In particolare è stata data informazione sulla designazione di ENAC da parte del Ministro dei Trasporti quale organismo responsabile dell’applicazione di quanto previsto dal Regolamento.

E’ stato poi illustrato l’iter che porterà entro la fine dell’anno all’emanazione di una Circolare ENAC sull’argomento che fisserà in maniera chiara ruoli, responsabilità e gli aspetti procedurali relativi ai vari articoli chiedendo il contributo delle Associazioni già nella fase preparatoria della Circolare.

All’incontro, che si è tenuto in un clima costruttivo e propositivo, hanno partecipato i rappresentanti dei Gestori Aeroportuali e dei Vettori Nazionali evidenziando entrambi la volontà di adeguamento, nei tempi stabiliti, a quanto previsto dal Regolamento.

La riunione si è conclusa con la decisione di attivare entro settembre due tavoli tecnici su aspetti inerenti la formazione del personale addetto e la definizione delle norme di qualità per l’assistenza.

Roma, 26-07-2007